Iscrizione Al VIES: Le Novità

L’iscrizione al VIES dal 1° gennaio 2020 è una condizione sostanziale

L’anno 2020, come ogni inizio, riserva numerose novità ai fini Iva. Anche in questo caso la tradizione non è stata smentita e la maggior parte delle modifiche normative interessa le operazioni intracomunitarie.
La disciplina in vigore, anche dopo le modifiche in commento, è ancora transitoria, ma sono state intanto introdotte condizioni più stringenti perché una determinata operazione possa essere qualificata come intracomunitaria.

La qualificazione delle operazioni intracomunitarie: i cinque presupposti

A seguito delle novità della disciplina comunitaria in rassegna, dal 1° gennaio 2020 saranno necessarie cinque condizioni, e non più quattro, perché una determinata operazione possa considerarsi come cessione intracomunitaria.


1. In primis, l’operazione deve avere come oggetto beni mobili materiali spediti o trasportati dal venditore o dall’acquirente o da terzi per loro conto da uno Stato membro ad un altro;
2. La seconda condizione prevede che l’operazione debba essere posta in essere tra un soggetto passivo Iva nello Stato membro in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio, ed un cessionario soggetto passivo che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello in cui ha origine, la movimentazione dei beni;
3. Inoltre, è necessario che l’acquirente comunichi al cedente il proprio numero identificativo;
4. L’accordo tra le parti deve prevedere il trasferimento del diritto di proprietà su beni mobili materiali e l’accordo tra le parti deve essere a titolo oneroso;
5. il cedente deve presentare l’elenco relativo alle cessioni intracomunitarie riportando all’interno i dati riguardanti l’operazione posta in essere.

Iscrizione al VIES

L’iscrizione al VIES – In base alla nuova disciplina le due condizioni, aventi in passato natura formale, ora sono condizioni di tipo sostanziale.
L’acquirente deve essere iscritto nell’elenco del VIES da cui scaturisce l’obbligo, a carico del predetto soggetto, di comunicare al cedente il numero identificativo ai fini Iva. Il soggetto cedente sarà obbligato a verificare, conservandone prova, l’esistenza dell’iscrizione e la correttezza del dato comunicato. Inoltre, come anticipato, è una condizione sostanziale anche la presentazione da parte del cedente degli elenchi riepilogativi delle cessioni intra – UE.

Il numero identificativo ai fini Iva rilasciato al cessionario non deve essere necessariamente dello Stato membro di destinazione dei beni. È quindi sufficiente che si tratti di un numero attribuito da un qualsiasi Stato membro diverso da quello di origine dei beni oggetto di cessione.
La disciplina comunitaria non prevede alcuna forma specifica di comunicazione del numero di partita Iva dal cedente al cessionario. Deve quindi ritenersi sufficiente la mera indicazione del numero identificativo nella fattura emessa.

I chiarimenti

Sono dunque venute meno le ragioni di contrasto tra i contribuenti e l’Agenzia delle Entrate a proposito della natura formale o sostanziale dell’iscrizione all’elenco del VIES. Tale condizione è chiaramente sostanziale, secondo il dettato della disciplina comunitaria, ma con decorrenza dal 1° gennaio 2020. Conseguentemente, sia pure per le operazioni poste in essere dall’inizio del nuovo anno, se il cessionario non risulta iscritto al VIES, l’operazione non può considerarsi intracomunitaria. Il cedente deve applicare l’Iva secondo le regole proprie dello Stato di origine dei beni oggetto di trasporto o spedizione.
Ad esempio, se i beni provengono dalla Francia e l’acquirente italiano non è iscritto al VIES, il cedente francese dovrà applicare la TVA secondo l’aliquota in vigore nel territorio francese.

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