Natura e durata dell’obbligo
Il decreto Decreto Legge 127 del 21 settembre 2021, prevede il possesso e l’esibizione su richiesta della certificazione verde COVID19 (c.d. Green pass), di cui all’art. 9, comma 2, del D.L. n. 52/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 87/2021.
L’obbligo entra in vigore il 15 ottobre 2021, fino al 31 dicembre 2021, termine previsto per la cessazione dello stato di emergenza.
Il Green Pass è una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato, emesso attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.
Soggetti destinatari dell’obbligo
È obbligato chiunque svolga una attività lavorativa, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è posta in essere. L’obbligo incombe su tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni. Esempio liberi professionisti e titolari di impresa, legali rappresentanti ecc.
Esclusione
Non sono inclusi nel novero degli obbligati i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
Oneri e modalità di controllo
Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni obbligatorie, onere che incombe contemporaneamente anche sui datori di lavoro dei soggetti esterni, ad esempio in caso di appalto.
A tal fine i datori di lavoro sono chiamati a individuare proprie modalità operative per l’organizzazione delle premesse verifiche, che possono avvenire anche a campione, (in questo caso si consiglia la rotazione giornaliera del personale controllato) operando preferibilmente i controlli al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di possesso ed esibizione del Green pass.
La verifica del Green Pass può avvenire solo mediante l’utilizzo dell’applicazione ufficiale “Verifica C19” che ha lo scopo di verificare, tramite la lettura dei codici contenuti nel QR Code, la validità della certificazione verde degli interessati.
Lo strumento utilizzato (solitamente un cellulare) per la verifica e sul quale viene installata l’applicazione “C19” deve essere aziendale.
Nell’opera di organizzazione dei controlli, deve essere cura del datore di lavoro evitare che il controllo avvenga in assenza di specifiche istruzioni anche per quanto attiene l’uso dell’app e del device aziendale.
La conservazione del dato
La normativa dispone che “l’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma”. Il divieto di conservazione è stato, altresì, ribadito dalla nostra Autorità Garante la quale ha dichiarato che le operazioni di trattamento relative alla verifica del Green Pass restano valide solo nell’ambito strettamente circoscritto agli obblighi di legge. Resta, pertanto, fermo il divieto di richiedere copia o prelevare copia digitale del Green Pass e di annotazione (cartacea o digitale) della validità della certificazione.
L’unico soggetto deputato alla conservazione resta il Ministero della salute in qualità di Titolare del trattamento.
Resta da comprendere come il datore di lavoro possa dimostrare di aver espletato il controllo, anche in riferimento all’obbligo di comunicazione al Prefetto in caso di false attestazioni. Su questo punto si attendono ulteriori chiarimenti.
L’obbligo di informativa
È onore del datore di lavoro informare il lavoratore del trattamento di verifica, anche tramite l’apposizione di informative brevi in prossimità dei luoghi d’accesso. L’informativa dovrà contenere gli elementi di cui all’art. 13 del Reg. Eu 679/2016.
Delegati al controllo
La normativa, sancisce che i soggetti deputati al controllo dovranno essere formalmente delegati. Si tratta della nomina dell’autorizzato o designato al trattamento prevista dal combinato disposto di cui art. 2 del Codice privacy e art. 29 del GDPR. La stessa ha lo scopo di istruire nel dettaglio le operazioni da compiere nell’atto di verifica e dimostrare la trasparenza del soggetto tenuto al controllo. La nomina dell’autorizzato si pone, in tale logica, come misura organizzativa di cui all’art. 32 del GDPR e implica che il soggetto autorizzato o designato segua nel dettaglio le istruzioni impartite. Tra queste istruzioni rientra sicuramente le modalità di lettura del QR Code che deve essere predisposta nella modalità meno invasiva possibile per la riservatezza dell’interessato. In tale contesto, sin inserisce l’importanza di una formazione specifica ai soggetti delegati al controllo. Come noto, la formazione degli autorizzati del trattamento rientra nell’insieme di misure organizzative di cui all’art. 32 del GDPR.
Mancato possesso della certificazione e conseguenze
I lavoratori dipendenti, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risultino privi della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, in ogni caso senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.