Nuove Modalità Compensazione F24

Crediti d’imposta utilizzati in compensazione: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla presentazione dei modelli F24

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 110 del 31 dicembre 2019 con cui ha fornito i primi chiarimenti in tema di modalità di presentazione dei modelli F24 contenenti crediti d’imposta utilizzati in compensazione.

Novità del decreto fiscale 2020

Il decreto fiscale 2020 ha introdotto alcune novità in relazione alle modalità e alle procedure da seguire per la presentazione dei modelli F24 che contengono crediti d’imposta utilizzati in compensazione.
Nello specifico con il decreto fiscale 2020:
– si estende ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive), l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito. Infatti, in precedenza tale obbligo era previsto solo per l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA;
– si amplia il novero delle compensazioni di crediti d’imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. Più precisamente, deve essere obbligatoriamente adottata tale modalità di presentazione del modello F24 anche per l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita IVA. Per tali soggetti non sarà più’ possibile effettuare il versamento tramite Home Banking.

Presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici

Il decreto fiscale 2020 estende inoltre alla generalità dei contribuenti l’obbligo di utilizzare i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni di crediti d’imposta. Tra l’altro, l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate sussiste anche per la presentazione dei modelli F24 che espongono la compensazione dei crediti tipici dei sostituti d’imposta, finalizzati, ad esempio, al recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, del “bonus 80 euro” e dei rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati.
Inoltre, il recupero da parte dei sostituti d’imposta delle eccedenze di versamento delle ritenute e delle somme rimborsate ai dipendenti e pensionati deve necessariamente essere esposto in compensazione nel modello F24, non essendo più possibile scomputare direttamente tali crediti dai successivi pagamenti delle ritenute.

Ne consegue che tutti i contribuenti e sostituti d’imposta sono ora tenuti a presentare il modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, qualora esponga la compensazione dei crediti identificati dai codici riportati nella tabella allegata alla nuova risoluzione, appartenenti alle categorie:

  • Imposte sostitutive;
  • Imposte sui redditi e addizionali;
  • IRAP;
  • IVA;
  • Agevolazioni e crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
  • Sostituti d’imposta.

Ricordiamo che il modello F24 può essere presentato attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate: direttamente dal contribuente o dal sostituto d’imposta, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” (attraverso la registrazione a Fisconline o Entratel) in alternativa avvalendosi di un intermediario abilitato.
A prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l’obbligo di presentare il modello F24 “a saldo zero” esclusivamente attraverso i servizi telematici in maniera diretta o delegare un intermediario abilitato.
Specifichiamo inoltre che in qualità di intermediari abilitati possiamo, procedere all’invio dei vostri mod. F24, se da voi delegati. Il servizio, in considerazione della laboriosità ma soprattutto della responsabilità che comporta sarà a pagamento.

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