Buoni Pasto – Le novità in legge di Bilancio
La legge di Bilancio approvata definitivamente in Parlamento e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre scorso, ha apportato alcune novità fiscali. Analizziamo in questa sede le principali novità introdotte dalla normativa in esame relativamente ai buoni pasto, i quali sono stati oggetto di una rimodulazione di esenzione fiscale.
In particolare:
– per i buoni pasto cartacei il limite passa da 5,29 a 4€ giornalieri;
– per i buoni pasto elettronici invece sale da 7 a 8 euro giornalieri.
Di fatto la modifica si inserisce nel progetto di favorire l’utilizzo dei sistemi di pagamento elettronici, quindi tracciabili, che rendono più difficile l’evasione. I buoni pasto cartacei, infatti, sono più facilmente utilizzabili da soggetti diversi dal titolare, quindi con finalità di elusione fiscale e con una gestione amministrativa più complessa e costosa in capo alle aziende. La novità entra in vigore dal 1 gennaio 2020, e si ipotizza che si applicherà ai buoni pasto assegnati a partire da quella data, mentre per quelli consegnati entro il 12 gennaio 2020 (per il principio di cassa allargato) restano in vigore i limiti attuali.
Sulle modalità specifiche di applicazione si dovrà attendere comunque la conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Va sottolineato che restano invariate le regole per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione (con soglia di non imponibilità fino a € 5,29), le mense organizzate dal datore di lavoro o gestite da terzi, comprese le
convenzioni con i ristoranti, non soggetta a limiti fiscali per ciascun soggetto.
L’agenzia delle Entrate ha più volte chiarito che il regime di favore è assicurato se l’erogazione dei buoni pasto riguarda la generalità dei dipendenti o categorie omogenee di essi, ad esempio i lavoratori che effettuano un particolare turno di lavoro oppure a tutti quelli che rientrano in un certo livello.
Si ricorda che il buono pasto, è il documento, anche in forma elettronica, con cui il dipendente è legittimato dal datore di lavoro (pubblico o privato) ad ottenere dagli esercizi convenzionati (bar, ristoranti, mense aziendali ed interaziendali, rosticcerie e gastronomie artigianali) “servizi sostitutivi di mensa”, cioè servizi di somministrazione di alimenti e bevande e cessione di prodotti di gastronomia
pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro.
Il buono pasto elettronico consiste in una carta elettronica leggibile da dispositivi POS abilitati ed il valore utilizzabile tramite la suddetta carta è definito a monte dal datore di lavoro con la società emittente. Nel caso in cui i buoni abbiano un valore facciale superiore ai limiti fiscali, l’importo imponibile ai fini Irpef e contributivi riguarda solo la parte eccedente la soglia.