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Regimi fiscali

L’attuale regime fiscale prevede 2 possibilità:
• Apertura della Partita IVA in regime ordinario
• Apertura della Partita IVA in regime forfettario

Il regime ordinario è obbligatorio per coloro (professionisti, persone fisiche, ditte individuale, società di persone e società di capitale) il cui fatturato annuo supera i 65.000 euro, oppure, per convenienza, a chi per la propria attività sostiene molte spese e costi (va fatta una valutazione appunto di convenienza confrontando i due regime fiscali, tenendo conto di tutte le variabili della propria attività).
I due regimi hanno adempimenti fiscali diversi.

in sintesi

Regime ordinario

• Prevede l’applicazione di diverse imposte (IVA secondo le aliquote stabilite per merci / servizi, IRPEF per i professionisti/ persone fisiche – IRES per le società, IRAP secondo quanto stabilito dalla recente normativa);
Obbligo della fatturazione elettronica e conservazione digitale delle fatture;
• Adempimenti fiscali periodici quali (ovviamente oltre alla propria Dichiarazione dei Redditi) come la dichiarazione IVA, il versamento mensile o trimestrale dell’IVA, gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità, che hanno sostituito gli Studi di settore), l’eventuale ritenuta d’acconto;
• Le persone fisiche e le imprese individuali minori (ovvero solo da chi ha ricavi per vendita di prodotti inferiori a €700.000 annui o di €400.000 per attività di servizi) godono di un regime di contabilità semplificata per la quale è prevista una minore burocrazia nella gestione della propria contabilità;
• Le imprese di maggiore dimensione e le società di capitali (SRL, SRLS, SPA) e le persone fisiche che superano il limite di ricavi per accedere alla contabilità semplificata, devono invece adottare una gestione della propria contabilità che comporta una maggiore complessità e maggiori adempimenti;
La tassazione dei redditi per le Partite IVA ordinarie è più onerosa rispetto a quella prevista per le Partite IVA in regime forfettario.

Infatti, anche il calcolo delle imposte sul reddito si differenziano tra i due regimi.
Per le persone fisiche si applicano le seguenti aliquote (recentemente stabilite dalla legge di bilancio):
• 23% fino a €15.000;
• 25% per la parte di reddito che supera €15.000;
• 35% per la parte di reddito che supera €28.000;
• 43% per la parte di reddito che supera €50.000.

Alle società si applica l’IRES che è pari al 24% del reddito lordo tasse.

In sintesi

Regime Forfettario

La Partita IVA in regime forfettario ha, un regime fiscale estremamente vantaggioso e procedure di gestione amministrativa molto semplificate.
Il primo vantaggio consiste nell’esclusione dall’applicazione dell’IVA sulle proprie fatture che ad oggi possono essere emesse anche in forma cartacea senza ricorrere alla fatturazione elettronica. Pertanto, non sono richiesti gli adempimenti, a differenza di una Partita IVA ordinaria, come dichiarazioni e versamenti.
In contropartita, poiché le fatture attive sono esenti dalla applicazione dell’IVA sul fatturato, l’IVA passiva sulle spese sostenute, anche se inerenti allo svolgimento dell’attività d’impresa o professionale, non è detraibile.
L’unica spesa detraibile è, infatti, quella dei contributi INPS obbligatori per legge (attualmente il 25,98% del reddito imponibile a seguito della iscrizione nella Gestione Separata INPS) o di quelli previsti dalla propria Cassa Previdenziale per gli iscritti.

Il secondo vantaggio è il pagamento di un’imposta sostitutiva del 15% per 5 anni sul reddito imponibile.
Il terzo vantaggio è che il totale del monte fatture emesse – ovvero il fatturato prodotto in un anno – è abbattuto, a titolo di deduzione a forfait delle spese sostenute per la sua produzione, di un coefficiente specifico per il tipo di attività svolta (codice ATECO). Pertanto, il reddito imponibile si riduce ulteriormente rispetto al totale fatturato di un anno. Sussiste l’obbligo, al proposito, di conservare copia delle fatture emesse secondo la loro numerazione.

Infine, la Partita IVA per il primo anno di attività non ha costi. Si verseranno tasse e contributi a partire dall’anno successivo a quello di inizio attività.

Per sapere di più sul Regime Forfettario consulta il nostro articolo cliccando qui.

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